Amministrazione - Casa Pallavicino - Casa di riposo - Casa residenza anziani

FONDAZIONE PALLAVICINO
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Amministrazione trasparente

Benvenuti nell'area di amministrazione trasparente
della Fondazione Alfonso Pallavicino.



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Fondazione Pallavicino, in qualità di ente di diritto privato non in controllo pubblico è destinataria degli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti nel D.Lgs 33/2013 limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

I servizi  di pubblico interesse erogati da questo Ente sono:

Casa Residenza Anziani: 30 posti accreditati
Centro Diurno: 16 posti accreditati.





Servizi erogati

Servizi di pubblico interesse erogati
Provvedimenti di autorizzazione e accreditamento - Aggiornato al 31.05.2024




Carta dei servizi



Liste di attesa

Accesso al servizio

Casa Residenza Anziani – C.R.A.
Possono accedere alla Casa Residenza “A. Pallavicino” persone con età superiore ai 65 anni e valutazione di non autosufficienza e persone adulte ultra 50enni con patologie assimilabili all’età senile. La domanda di accesso presso la Casa Residenza si esegue presso il Servizio Sociale, nella figura dell’Assistente sociale del Comune di residenza del richiedente. Il cittadino che richiede l’accesso al servizio di Casa Residenza può visitare la struttura previo appuntamento con il personale responsabile.
La valutazione delle condizioni per l’accesso alle strutture è effettuata ai sensi della L.R. 5/94 da un’Unità di valutazione geriatrica (UVG) composta di un Medico geriatra, un Infermiere e un Assistente sociale.
Nessun onere economico è dovuto per l’ammissione nella Lista unica distrettuale gestita dal Servizio Assistenza Anziani dell’Azienda USL.
Sono disponibili 40 Posti, di cui 30 accreditati

Centro Diurno
Il Centro Diurno  è un presidio socio-assistenziale a integrazione sanitaria a carattere semiresidenziale destinato ad anziani in condizioni di autosufficienza o di non autosufficienza lieve, moderata o grave per i quali si prefiguri la necessità di supervisione o aiuto programmato durante la giornata come risposta a bisogni di natura assistenziale, sanitaria e socio-relazionale.

L'utente anziano e/o la sua famiglia si rivolgono al Servizio sociale territoriale nella figura dell’Assistente Sociale che accoglie la segnalazione, compie una prima valutazione e che attiva l'Unità di valutazione geriatrica/multidimensionale territoriale (UVG/ UVM.)
L'Unità di Valutazione Geriatrica (o Unità di Valutazione Multidimensionale) predispone il piano assistenziale personalizzato e invia la relazione al Servizio Assistenza Anziani i quali definiscono le graduatorie di accesso ai servizi semiresidenziali.
Non esistono costi da sostenere per essere ammessi nelle graduatorie per l’accesso ai servizi.

Sono disponibili 20 Posti, di cui 16 accreditati



Costi contabilizzati dei servizi erogati






Class action
Aggiornato al 31.05.2024
Numero casi: zero




Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ricevuti
Adempimenti ex Legge 4/8/2017 n. 124


Accesso civico

L’accesso civico è previsto e regolato dall’ art. 5 del D.lgs. 33/2013, così come sostituito dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016 e dall’art. 5 bis del medesimo decreto ed introdotto dall’art. 6 comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016.

Accesso civico semplice
L’obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; è quindi sufficiente rivolgersi o alla Segreteria della Fondazione) – telefono n. 0524/92271 per avere informazioni su come accedere al sito.

Accesso civico generalizzato
L’istanza di accesso civico generalizzata di dati, informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione non richiede motivazione.

Come si presenta la domanda di accesso civico
L’istanza può essere trasmessa compilando il modulo allegato  per via telematica, ovvero con modalità cartacea, all’Ufficio Segreteria secondo le seguenti modalità:

  • tramite pec al seguente indirizzo: fondazionepallavicino@pec.it
  • tramite raccomandata AR all’indirizzo civico dell’Ente
  • l’istanza può essere validamente presentata anche direttamente presso gli Uffici  dell’Ente

Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il rilascio di dati o documenti in formato digitale o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Fondazione per la riproduzione su supporti materiali, nonché delle spese postali.

La Fondazione nella figura della Direttrice Nicoletta Toscani e della Presidente Nicoletta Carbognani, in qualità di Garante, valuta la pertinenza della richiesta in rapporto alle attività di pubblico interesse e esprime l’accoglimento o il diniego in merito alla richiesta.
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, la Fondazione se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per l’evasione della richiesta è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione, la Fondazione provvede sulla richiesta.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con il provvedimento espresso e motivato di cui sopra nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, la Fondazione contestualmente provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Fondazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento a quanto previsto dall’articolo 5-bis.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Garante.

L’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013 prevede che l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  • la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico
  • la sicurezza nazionale
  • la difesa e le questioni militari
  • le relazioni internazionali
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
  • il regolare svolgimento di attività ispettive

Inoltre, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con il Regolamento Europeo 2016/679
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali

Il diritto di accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.
Se i limiti di cui sopra riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti e si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.


Allegati:



REGISTRI
ACCESSO CIVICO SEMPLICE: non sono pervenute richieste
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: anno 2023 non sono pervenute richieste

Aggiornato al 31.05.2024
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